Un medico del pronto soccorso non può rifiutarsi di visitare e soccorrere un paziente ferito in un incidente stradale soltanto perché tossicomane, ubriaco e maleodorante. I giudici d'appello non possono ribaltare la condanna per rifiuto di atti d'ufficio, inflitta in primo grado alla dottoressa che adagiandosi «su considerazioni astratte e di maniera» si è comportata in modo «colposo, negligente e superficiale». Il monito è arrivato dalla sesta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 12616/2010, depositata lo scorso 31 marzo), che ha annullato con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Venezia con cui una dottoressa del pronto soccorso di un ospedale veneto era stata assolta dal reato di rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328 del Codice penale) «perché il fatto non costituisce reato». Il "fatto" riguardava la morte di un ragazzo giunto in ospedale dopo un incidente stradale. Al medico era stato contestato di essersi indebitamente rifiutata di visitarlo, prima affidandolo a una giovane studentessa di medicina volontaria e poi ignorando le ripetute sollecitazioni degli infermieri sulle condizioni del giovane che andavano aggravandosi. La dottoressa era intervenuta soltanto alla fine per apprestare le manovre rianimatorie, risultate vane.
Il tribunale aveva riconosciuto colpevole la donna, ma la Corte d'appello aveva rovesciato il verdetto. La Cassazione è netta: «La condotta tenuta dall'imputata si connota pertanto per il consapevole rifiuto di prestare comuni e indispensabili interventi di pronto soccorso. Del resto, nella motivazione della sentenza di primo grado, non si è mancato di individuare i reali moventi del rifiuto opposto (il fastidio per un paziente tossicomane, ubriaco e maleodorante; la "pausa cucina")».(Fonte: eDott. 30.04.2010).








