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Inattaccabili le consulenze medico legali. Cassazione Civile.

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La vicenda trae origine dal giudizio intrapreso da un medico anestesista dipendente di una azienda sanitaria il quale chiedeva accertarsi che la malattia da cui era affetto (linfoma non Hodgkin) era stata determinata dalla insalubrità degli ambienti di lavoro in cui  aveva operato, e, in particolare, dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ed ai gas anestetici. Il medico chiedeva che l'Azienda datrice di lavoro venisse condannata alla corresponsione di una determinata somma a titolo di risarcimento del danno esistenziale, biologico e morale nonché da lucro cessante. Il risarcimento non veniva riconosciuto in considerazione delle risultanze della consulenza medico legale d'ufficio cui i giudici si adeguavano. La consulenza tecnica veniva fatta oggetto di ampie censure respinte dalla Suprema Corte in ragione del profilo secondo cui il difetto di motivazione di una sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice. (Fonte: DoctorNews. 17.03.2010).