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Danno da mancata interruzione gravidanza. Cassazione Civile.

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Nella vicenda, una coppia rimaneva vittima di un duplice inadempimento: una disfunzione organizzativo - strutturale senz'altro comune, ma non per questo tollerabile, ed un errore professionale colossale. In ordine al tipo di danno determinato dalla lesione del diritto alla autodeterminazione della donna, con la conseguente nascita indesiderata,  va osservato che l'evento determina una radicale trasformazione delle prospettive di vita dei genitori, i quali si trovavano esposti a dover misurare la propria vita quotidiana, l'esistenza concreta, con le prevalenti esigenze del figlio, con tutti gli ovvi sacrifici che ne conseguono: le conseguenze della lesione del diritto di autodeterminazione nella scelta procreativa, allora finiscono per consistere proprio nei "rovesciamenti forzati dell'agenda" di cui parte della dottrina discorre nel prospettare la definizione del danno esistenziale. La fattispecie in questione sembra costituire un caso paradigmatico di lesione di un interesse che non determina un prevalente danno morale o biologico, peraltro sempre possibile, ma impone al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore (quanto si voglia nobilitata dalla dedizione al congiunto svantaggiato, ma peggiore, tanto che nessuno si augurerebbe di avere un figlio senza gambe piuttosto che con) di quella che avrebbe altrimenti condotto. (Fonte: eDott. 19.01.2010).