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Annullato per dolo il contratto per un trattamento di depilazione radicale con l'utilizzo di laser in quanto concluso sulla base di pubblicità ritenuta ingannevole ed idonea a condizionare la volontà del paziente che si sottoponeva ad un lungo e doloroso trattamento nella convinzione che la prestazione presentasse le caratteristiche di qualità promesse, che invece allo stato dell'arte non aveva e non poteva avere. Anche l'Autorità garante concludeva il suo procedimento ritenendo i messaggi ingannevoli, benché vi fossero state delle testimonianze rese da soggetti che avevano seguito il trattamento e se ne erano dichiarati soddisfatti. La circostanza che vi fosse un certo numero di soggetti su cui il metodo aveva funzionato bene non veniva ritenuta idonea ad escludere che l'efficacia del trattamento non fosse generale, dipendendo invece da una serie di fattori individuali, oltre che dalle modalità di applicazione della metodica. (Fonte: Doctornews. 19.11.2009).








