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Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2009, n. 20806, pres. Petti, rel. Chiarini -
Il caso. Accolto, nella specie, il ricorso di un paziente che in seguito a un banalissimo intervento di cataratta aveva perso quasi totalmente la vista dall’occhio destro. Durante la prima operazione si era verificata, infatti, un’emorragia ciliare – che in realtà si poi è scoperto essere di tipo espulsivo – a causa della quale il “camice bianco” è stato costretto sospendere l’intervento per poi riprenderlo quattro giorni dopo con esito infausto. Ma ormai l’occhio era irrimediabilmente compresso.
Onere. Ribaltato il verdetto di merito: cassata con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva escluso qualsiasi responsabilità del sanitario nella perdita totale della funzionalità dell’occhio. Perché – osservano gli “ermellini” – quando la prestazione è di routine spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa o insufficiente diligenza professionale, o da imperizia, dimostrando che, invece, sono sorte a causa di un evento imprevisto e imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr. Cassazione 2042/05 nell’arretrato dell’8 febbraio 2005; 24791/08; 975/09).
Consenso. Il medico ha l’obbligo di informare il paziente anche sui rischi minimi quando è in gioco un bene delicatissimo come la vista. Spetta poi al professionista provarne l’adempimento. (Fonte: Persona & Danno. 22.10.2009)








