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Non merita accoglimento la domanda di risarcimento danni per "neminem laedere", ex art. 2043 c.c. proposta da un malato per i danni riportati a causa della inidoneità della struttura sanitaria, qualora il paziente, dotato della piena capacità d'intendere e volere, avrebbe potuto revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al momento del suo inserimento, con ciò interrompendo il preteso illecito. Né può affermarsi un diritto soggettivo perfetto, paragonabile al diritto alla salute costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.), per le persone in difficoltà a ricevere l'assistenza pubblica in astratto migliore e più confacente alle proprie esigenze, a prescindere dalle strutture esistenti e dalle risorse disponibili. (Fonte: Doctornews. 09.10.2009)








