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Ostruzione per richiesta di ordini in forma scritta. Cassazione Penale.

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La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna del medico (cardiologo ospedaliero)  che, contravvenendo agli ordini del Direttore del Reparto, si rifiutava di provvedere all'espletamento del servizio di accompagnamento di pazienti presso il presidio sanitario ove avrebbero dovuto essere sottoposti ad esame specialistico. La Suprema Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione dei giudici di merito in quali avevano ravvisato gli elementi integrativi del reato previsto dall'art. 328 codice penale, il quale punisce il comportamento del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio dovuto, tra l'altro, per ragioni di sanità, allorché questo debba essere compiuto senza ritardo. La rilevata indilazionabilità delle prestazioni richieste privava il medico di ogni discrezionalità tecnica in ordine alla legittimità delle disposizioni verbali emanate nei suoi confronti dal primario. Pertanto, la pretesa di ricevere dal dirigente una ulteriore specificazione scritta dei suoi obblighi costituiva espressione di un intenzionale e deliberato comportamento ostruzionistico, tale da integrare un rifiuto penalmente rilevante. (Fonte:Doctornews. 5.10.2009)